
Approfondimenti
Companies for
the protection
of forest

ALTAMURA IMBALLAGGI S.R.L. - Imballaggi industriali in legno - Via Del Lavoro n° 2 / 4 - 20874 - Busnago (MB)
P.IVA 03463180962 - Tel +39 0396060718 - +39 0396060034 - e.mail: altamura.imballaggi@tiscali.it
ISPM n.15 - International Standards for Phytosanitary Measures n. 15


Paesi che richiedono il Marchio
L'ISPM-15 della FAO è stato inizialmente sottoscritto da più di
120 Paesi aderenti al WTO, vale a dire che gli Stati concordano con il contenuto dello Standard stesso ma non è detto che abbiano già provveduto ad introdurlo nelle proprie regolamentazioni nazionali e ad applicarlo.
ATTENZIONE:per la circolazione INTRA-UE non è obbligatorio l'utilizzo di imballaggi marchiati e trattati secondo lo standard ISPM n. 15, esclusi quelli provenienti dal Portogallo.
Gli Stati che hanno sottoscritto l'ISPM-15 della FAO sono:
Algeria
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Cina
Colombia
Costa d'Avorio
Costa Rica
Cuba
Distretto di Columbia
Ecuador
Egitto
Filippine
Giamaica
Giappone
Giordania
Guam
Guatemala
Guyana
Honduras
India
Indonesia
Isole Marianne Sett.
Isole Vergini
Israele
Kenya
Korea
Lesotho
Libano
Malawi
Malesia
Messico
Nicaragua
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Panama
Paraguay
Perù
Polinesia Francese
Portogallo
Portorico
Repubblica di Georgia
Repubblica Domenicana
Russia (Federazione Russa)
Samoa
Samoe Americane
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore (Repubblica Singapore)
Siria
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svizzera
Tailandia
Taiwan
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Ucraina
Unione Europea
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Regolamentazione del Materiale da Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale
Lo Standard ISPM n.15 della FAO è ormai operativo in molti Paesi e, sicuramente, sempre più Paesi richiederanno imballaggi in legno per l'esportazione conformi allo Standard.
La norma emanata dalla FAO si riferisce al materiale da imballaggio in legno grezzo (massiccio) di conifera o di latifoglia; contempla quindi tutti gli imballaggi in legno, quali i pallet (sia nuovi che usati), i materiali per stivaggio (pagliolo), le casse, le gabbie, i fusti, le bobine, i pianali di carico, i pallet collar (paretale) e gli skid.
Non sono, invece, assoggettati a regolamentazione gli imballaggi in legno costituiti integralmente da prodotti a base di legno (ad esempio compensato, pannelli di particelle, OSB o sfogliato) creati con l'uso di collanti, calore e pressione (o una combinazione di quanto sopra). Anche i materiali per gli imballaggi in legno, quali i tondelli da sfogliatura, la segatura, la lana di legno, i trucioli e il legno grezzo tagliato in pezzi sottili non sono soggetti a regolamentazione, in quanto presentano un rischio sufficientemente basso da essere esonerati.
Per gli imballaggi costruiti con materiali misti (legno grezzo e prodotti a base di legno), deve essere trattata solo la parte relativa al materiale di legno grezzo. Il materiale da stivaggio, fardaggio, pagliolo (dunnage), deve essere trattato e marchiato secondo lo Standard ISPM n.15.
Le misure approvate per il materiale da imballaggio in legno sono:
•il trattamento termico (HT),
•il trattamento di fumigazione con bromuro di metile (MB).
NOTA:
Il Trattamento di Fumigazione con l'impiego di bromuro di metile (MB) è vietato in UE da marzo 2010.
I trattamenti di essiccazione in forno (KD), l'impregnazione a pressione con agenti chimici (CPI) o altri trattamenti possono essere considerati trattamenti HT nella misura in cui rispondono alle specifiche HT; ad esempio, il CPI risponde alle specifiche di HT tramite l'uso di vapore, acqua calda o calore secco.
Il marchio è composto dal simbolo internazionale 'IPPC', dal codice ISO del Paese composto da due lettere seguito da un numero esclusivo assegnato dall'NPPO al produttore del materiale da imballaggio in legno che ha la responsabilità di garantire l'uso di un legno appropriato e debitamente marchiato e dall'abbreviazione per la misura di trattamento approvata utilizzata (HT o MB).
NOTA:
Il Marchio sugli imballaggi trattati in Unione Europea avrà la sola sigla HT, poichè il trattamento di fumigazione con l'impiego di bromuro di metile (MB) è vietato in UE da marzo 2010.